“Buongiorno sono Renato e chiamo dal call center di Tirana”
Quante volte vi sarà capitato di ricevere chiamate da numeri a voi sconosciuti?
Quante volte vi siete sentiti offrire abbonamenti super convenienti per la palestra, polizze assicurative fatte su misura o gigabyte in regalo da operatori telefonici?
E quante volte avete risposto “no grazie” o “scusi sto lavorando”?
A tutto c’è un limite, anche al telemarketing selvaggio e invadente dei call center.
Il Consiglio dei Ministri, a tal proposito, ha approvato un provvedimento che estende il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing anche ai numeri di telefonia mobile, utilizzando quello che viene chiamato “Registro pubblico delle opposizioni” (RPO) e previsto dalla legge nr. 05/2018.
Cosa prevede l’RPO e cosa non potranno fare i call center
Tramite il “dl Capienze”, ovvero il decreto legge nr. 139/2021, il provvedimento viene esteso anche alle chiamate automatizzate, le cosiddette “robocall”, effettuate senza l’ausilio dell’operatore del call center.
Oltre a vietare le chiamate di telemarketing e la cessione dei dati personali a soggetti terzi, la registrazione presso il “Registro pubblico delle opposizioni” annullerà tutti i consensi sul trattamento dei dati rilasciati prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento.
Secondo le nuove direttive, gli operatori di telemarketing saranno inoltre obbligati a consultare mensilmente o ad ogni avvio di una campagna pubblicitaria il “Registro pubblico delle opposizioni”, al fine di verificare i numeri presenti su di esso.
La violazione delle nuove disposizioni e la mancata osservanza del RPO da parte delle aziende che operano nel settore del telemarketing, potrà essere sanzionato con multe salatissime, che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro, come previsto dal Regolamento UE 2016/679.
Come usufruirne
L’utente potrà richiedere l’iscrizione al RPO tramite il sito web, tramite email, tramite raccomandata o tramite telefono.
La documentazione necessaria da allegare è:
- codice fiscale o P.I dell’intestatario del nr. telefonico;
- carta d’identità dell’intestatario del nr. telefonico;
- nr. di telefono per il quale si richiede l’iscrizione nel RPO.
Il servizio sarà attivo entro 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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